mercoledì 24 luglio 2019

INCIDENTE STRADALE

COSA FARE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO ?




Nel caso in cui si desideri richiedere un risarcimento danni per incidente stradale si devono seguire precise procedure.Se si è rimasti coinvolti in un incidente avvenuto tra veicoli a motore, per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari devono innanzitutto denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione.E’ necessario denunciare l’incidente stradale entro 3 giorni dall’evento dannoso, mediante compilazione del modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), il quale, se firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti nell’incidente, fa presumere, sino a prova contraria, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dallo stesso.Se dal sinistro sono conseguiti solamente danni materiali o lesioni personali lievi (danno biologico inferiore al 9% di invalidità permanente) i danneggiati possono rivolgere direttamente alla propria compagnia assicurativa (ovvero la compagnia con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione) la richiesta risarcitoria (procedura così detta del “Risarcimento incidente stradale diretto” o “indennizzo diretto”).Al contrario, se il danno fisico subito abbia comportato una lesione grave (danno biologico superiore al 9% – lesioni macropermanenti) il danneggiato dovrà esperire la procedura ordinaria per ottenere il risarcimento, ovvero dovrà rivolgersi alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro stradale. La compagnia d’assicurazione, ricevuta la richiesta di risarcimento danni (che è opportuno inoltrare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento), ha l’onere di dare riscontro entro:

– 30 giorni, nel solo caso di danni a veicoli o cose con modulo CAI a doppia firma;– 60 giorni, nel caso di danni circoscritti a veicoli o cose se il modulo CAI è firmato da un solo conducente;– 90 giorni, nel caso di lesioni fisiche.Entro i termini sopra indicati, la compagnia assicurativa dovrà formulare un’offerta di “risarcimento incidente stradale” al danneggiato che, se dallo stesso è ritenuta congrua, gli dovrà essere corrisposta entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.Se, invece, il danneggiato rifiuta l’offerta, l’assicurazione sarà comunque tenuta a corrispondere la somma offerta ed il danneggiato potrà trattenerla a titolo di acconto sulla maggiore somma risarcitoria dovuta ed adire, se del caso, l’autorità giudiziaria per il riconoscimento della differenza.

RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE STRADALE: quali danni sono risarcibili:I danni meritevoli di essere risarciti a titolo di risarcimento danni per incidente stradale si distinguono in danni patrimoniali e danni non patrimoniali.Appartengono alla categoria dei danni non patrimoniali il danno biologico (connesso ad una lesione della integrità psico-fisica del danneggiato) ed il danno morale.– danno biologico consiste nella lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è destinato ad incidere negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.Le voci di cui è costituito il danno biologico sono: inabilità temporanea parziale e invalidità permanente;– danno morale è la ripercussione che ha avuto l’evento lesivo nella sfera psichica del soggetto, vittima dell’incidente stradale, ed è quantificabile in termini monetari.nel quale va ricompreso anche il danno derivante dalla perdita di un congiunto stretto;Tra i danni patrimoniali, ovvero quelli che comportano una diminuzione della capacità di produrre reddito, vanno ricompresi:– danni collegati alle spese mediche e cure sostenute dal danneggiato, nonché ai beni del danneggiato stesso;– danno da capacità lavorativa specifica, ovvero ridotta capacità di produrre reddito in relazione al lavoro svolto e consequenziale alle lesioni cagionate dal sinistro.


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